(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31  del
                           10 luglio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Sommario 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Inserimento dell'articolo 13 bis nella 1.r. 4/2008 
  Art. 2 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 28 dello Statuto; 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
  Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n.  62  (Disciplina  dei
referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto); 
  Vista  la  legge  regionale  6   ottobre   2010,   n.   51   (Norme
sull'iniziativa popolare delle leggi). 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al  fine  di  assicurare  economie  di  spesa  ed  un  congruo
risparmio energetico nel periodo nel quale non si svolge  l'attivita'
degli  organi  consiliari,  l'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale,  tenuto  comunque  conto  dell'esigenze   di   continuita'
dell'attivita' amministrativa, delibera, normalmente,  alcuni  giorni
continuativi di chiusura degli uffici,  in  particolare  nel  periodo
estivo; 
    2. Nella suddetta  circostanza,  al  fme  di  garantire  che  non
risultino lese le finalita' sostanziali  sottese  a  tali  procedure,
nonche' di assicurare la certezza del  diritto,  si  rende  opportuno
disciplinare, in via  generale,  una  corrispondente  sospensione  di
tutti i termini procedurali di  competenza  del  Consiglio  regionale
disposti dalla normativa  regionale;  conseguentemente,  deve  essere
dichiarata, per uniformita' delle  procedure,  un'uguale  sospensione
dei termini dei  procedimenti  afferenti  alla  Giunta  regionale  ma
direttamente  connessi  ai  suddetti  procedimenti   consiliari   per
espressa previsione normativa, quali,  ad  esempio,  quelli  relativi
all'approvazione degli atti di pianificazione  territoriale  ed  agli
altri piani e programmi; 
    3. Restano comunque salve le specifiche disposizioni di  legge  e
di regolamento che gia'  prevedono,  per  i  casi  sopra  richiamati,
maggiori  periodi  di   sospensione   dei   termini   per   specifici
procedimenti amministrativi, quali, ad esempio,  le  disposizioni  di
cui  all'articolo  84-bis  della  l.r.  n.  62/2007  in  materia   di
referendum, ed all'articolo 16 della l.r. n. 51/2010  in  materia  di
iniziativa legislativa popolare; 
    4.  In  previsione  della  scadenza  dei  termini  previsti   dai
procedimenti di adozione dei piani e programmi attualmente in  corso,
e' necessario disporre l'entrata in vigore della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Inserimento dell'articolo 13-bis nella l.r. n. 4/2008 
 
  1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 2008,  n.  4
(Autonomia dell'Assemblea  legislativa  regionale),  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art 13-bis (Sospensione dei termini). - 1. I termini  previsti  da
disposizioni regionali  relativi  a  procedimenti  amministrativi  di
competenza  del  Consiglio  regionale  e  degli  organismi  ad   esso
afferenti, sono sospesi  per  i  giorni  per  i  quali  l'Ufficio  di
presidenza delibera la chiusura degli uffici.  Sono  conseguentemente
sospesi, per i medesimi giorni,  anche  i  termini  dei  procedimenti
amministrativi di  competenza  della  Giunta  regionale  direttamente
connessi,  per  previsione  normativa,   ai   suddetti   procedimenti
amministrativi di competenza consiliare. 
  2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al  comma  1,
e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione  Toscana  e  sul
sito istituzionale del Consiglio regionale. 
  3. Sono fatte salve  le  specifiche  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento relative a maggiori sospensioni di termini  previste  per
determinati provvedimenti.».